Art. 10.
(Programmi, esami e titoli di studio).

      1. Gli ordinamenti, i programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami finali e le modalità per il rilascio e per l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con l'Agenzia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.